Niente tassa rifiuti sulle zone blu ´stagionali´

Niente tassa rifiuti sulle zone blu ´stagionali´

La sentenza di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale, con la quale lo Studio aveva ottenuto l’annullamento dell’avviso di accertamento Tares per le zone blu ‘stagionali’ nel periodo estivo del 2013, si è resa definitiva per mancata impugnazione da parte del Comune.

Il giudicato si forma su due principi, entrambi decisivi, che la difesa della società aveva ricavato rispettivamente dal dato normativo e dai provvedimenti dell’amministrazione comunale:

- la stagionalità del servizio, qualora di durata inferiore a sei mesi, comporta che l’obbligo tributario rimanga a carico del proprietario e dunque dello stesso Ente locale (art. 14.6 del decreto Tares);

- la sospensione del regime di sosta a pagamento, disposta dallo stesso Comune, è incompatibile con l’applicazione del tributo perché fa venir meno il suo presupposto.

I principi così affermati sono suscettibili di diretta applicazione sulle altre annualità in contestazione ma costituiscono un precedente importante per la soluzione di controversie tributarie analoghe in cui siano presenti la stagionalità o la sospensione temporaneo della sosta a pagamento.